DPR del 15 luglio 2003, n. 254 La normativa di riferimento per l’installazione di sistemi per la sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo è contenuta nel DPR del 15 luglio 2003, n. 254, in quanto norma di riferimento per i rifiuti classificati come rifiuti sanitari, così come da indicazioni del DL 152 del 3 […]

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è il seguente: DPR del 15 luglio 2003, n. 254 Il D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche La legge n. 40/2020 La legge n. 120/2020 Il d.lgs. n. 116/2020

Il quadro normativo

DPR del 15 luglio 2003, n. 254

La normativa di riferimento per l’installazione di sistemi per la sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo è contenuta nel DPR del 15 luglio 2003, n. 254, in quanto norma di riferimento per i rifiuti classificati come rifiuti sanitari, così come da indicazioni del DL 152 del 3 aprile 2006 Parte IV, art. 277 comma 1.

Le norme in esso contenute si applicano senza distinzione a chiunque li produca. Tale DPR definisce come “rifiuti sanitari, i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 509 (Riordino delle disciplina sanitaria), e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 Dicembre 1978, n. 833” (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale). Inoltre sono disciplinati dal suddetto regolamento anche I “rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio, risultino analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici”. All’Art.2 comma 1 del DPR in esame, vengono elencati e definiti i rifiuti oggetto del DPR stesso che, per semplicità espositiva, possono essere raggruppati e suddivisi in:

a) RIFIUTI SANITARI: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del DPR, che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria.

Esemplificando ulteriormente l’allegato I, sono rifiuti sanitari tutti i materiali monouso usati per diagnosi, terapia e per protezione personale; materiali per medicazione, assorbenti igienici, pannolini, pannoloni; denti, piccole parti anatomiche non riconoscibili, organi e parti anatomiche non riconoscibili, rifiuti di gabinetti dentistici, rifiuti di ristorazione, spazzatura. Rifiuti taglienti, contenitori vuoti di farmaci. L’allegato II contiene la lista dei

rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.

b) RIFIUTI SPECIALI: i rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio infettivo, risultino analoghi ai rifiuti pericolosi a riscio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti gienici. L’Art. 7 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n.22, definisce come rifiuti speciali i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

I rifiuti sanitari possono a loro volta essere suddivisi in:

1. Non pericolosi

2. Pericolosi non a rischio infettivo

3. Pericolosi a rischio infettivo (e speciali)

4. Assimilati ai rifiuti urbani

5. Che richiedono particolari modalità di smaltimento

A seconda della tipologia di rifiuto, cambiano le norme per la loro gestione. Un rifiuto sanitario può presentare più di una caratteristica tra quelle sopra elencate e, pertanto, rientrare in più categorie.

Il rifiuto inizialmente “classificato” con codice CER 18.01.03, in seguito al processo di sterilizzazione diventa un materiale inerte classificabile con codice CER 20.03.01 “Rifiuti Urbani Indifferenziati” come indicato dall’art. 9 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n 254.

D.Lgs. 152/06 e successive modifiche

La normativa italiana di riferimento in materia di gestione rifiuti e bonifiche dei siti inquinati è rappresentata dalla parte IV del Decreto Legislativo 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche. In particolare, l’Art. 177 “Campo di Applicazione e Finalità” al comma 3 recita “Sono fatte salve disposizioni specifiche, articolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”.

Inoltre l’Art. 227 comma 1 evidenzia: “Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitariere relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

c) Rifiuti eletttrici ed elettronici: direttiva UE 2012/1 e relativo decreto legislativodi attuazione 49/2014.

d) Rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 Luglio 2003, n. 254

e) Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/UE e relativo decreto legislativo di attuazione 49/2014

f) Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amiant: decreto ministeriale 29 Luglio 2004, n. 248.d-bis)

g) Rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/E e relativo decreto legislativodi attuazione 49/39

La legge n. 40/2020

La legge n. 40/2020, di conversione del c.d. decreto 23/2020, contiene all’art. 30 bis (rubricato “Norme in materia di rifiuti sanitari”) la previsione ai sensi della quale “…omissis, “i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani”.

La legge n. 120/2020

Con la legge dell’11 settembre 2020, n. 120, di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76 è stata confermata nell’art. 63-bis la gestione come rifiuti urbani dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie, ex art. 7, comma 2, DPR 254/03, eliminandone quindi il (previgente) carattere di temporaneità. In base alla novella legislativa, dunque se prima della modifica legislativa, tutti i rifiuti sanitari sterilizzati in impianti interni al perimetro della struttura sanitaria (ex art. 7, comma 2, DPR 254), per poter essere sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani dovevano essere previamente a questi assimilati (tanto che in assenza di assimilazione la disciplina applicabile rimaneva quella di rifiuto speciale combustibile con CER 19 12 10 ex. art. 9, comma 4, DPR 254) – oggi quelli sterilizzati in situ godono del medesimo regime giuridico degli urbani, potendo essere per cui conferiti nel circuito della frazione indifferenziata dei RSU.

Il d.lgs. n. 116/2020

Il d.lgs. n. 116/2020, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU n.226 del 11.09.2020), riscrivendo gli artt. 183 e 184 del D.lgs 152/2006, relativi, alla classificazione dei rifiuti, ha inoltre apportato modifiche alla definizione di rifiuto urbano, eliminando, tra l’altro, la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani abrogando di fatto, dal primo gennaio 2021, il potere di assimilazione dei Comuni.
L’aggiornamento del DPR 254/03 risulta per cui totalmente in linea con la modifica dell’art. 183 del TUA

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Per tutte le attività che producono rifiuti a rischio infettivo e rifiuti speciali pericolosi.

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