La gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una responsabilità che fa capo alla Direzione Sanitaria della struttura che li produce. Questa deve assicurare che le operazioni vengano svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. E’ quindi una responsabilità che non si esaurisce nel momento in cui i rifiuti contaminati vengono conferiti all’operatore […]

Responsabilità in materia di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri

Norma tecnica di riferimento

Secondo la norma tecnica di riferimento UNI 10384:1994, l’impianto di sterilizzazione deve essere esclusivamente dedicato ai rifiuti a rischio infettivo (EER 18.01.03* – EER 18.02.02*) prodotti dalla struttura sanitaria in cui risulta installato.

La gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una responsabilità che fa capo alla Direzione Sanitaria della struttura che li produce. Questa deve assicurare che le operazioni vengano svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. E’ quindi una responsabilità che non si esaurisce nel momento in cui i rifiuti contaminati vengono conferiti all’operatore addetto al servizio di ritiro ma si propaga fino al termine della filiera preposta al trattamento (impianto finale di trattamento del rifiuto).

L’onere di una corretta gestione dei rifiuti coinvolge diverse figure, dalla produzione fino allo smaltimento. Tuttavia, spetta al produttore o detentore dei rifiuti l’obbligo di controllare che gli addetti a cui affida la consegna siano autorizzati alle attività di recupero e smaltimento. Le conseguenze possono essere sia penali che amministrative e generano giustamente una certa preoccupazione.

I trasporti verso le discariche sono costosi e la responsabilità è elevata e frustrante.

La sterilizzazione in-situ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è la soluzione più sicura ed economica per le strutture sanitarie. Grazie alle soluzioni Sterylmed è possibile ottenere, oltre ai notevoli vantaggi economici ed ambientali, anche la trasformazione della responsabilità delle Direzioni Sanitarie da penale a civile in virtù del fatto che il sistema di trattamento converte il rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo in rifiuto non pericoloso equiparabile al rifiuto urbano indifferenziato.

Cosa si intende per rifiuto infetto?

Il DPR 254/2003 produce una classificazione dei rifiuti, per i seguenti criteri di classificazione:
Origine

Origine

Urbana o Speciale.
URBANI: se provengono da nuclei abitativi civili SPECIALI: se provengono da attività lavorative

Pericolosità

Pericolosità

Pericoloso o Non pericoloso.
Il requisito della pericolosità viene identificato secondo le linee guida, partendo dall’art. 184 co. 5 del D.L. 152/06 e proseguendo con il Reg.1357/14 e Reg.997/17. In generale, ad eccezione di alcune categorie che sono per loro natura pericolose, la valutazione del grado di pericolosità dipende dai parametri che superano i limiti prestabiliti.

 Infettività

Infettività

Infettivo o Non infettivo.
Per determinare il requisito di infettività, occorre fare riferimento alla definizione fornita dall’ADR (il Codice ADR ha la priorità su qualsiasi altra normativa, come ad esempio il Codice Ambientale o il Codice Stradale) al paragrafo 2.2.62

Codice Ambientale

Codice Ambientale

Paragrafo 2.2.62.
“Le materie infettanti sono materie di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microorganismi (compresi batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi) e altri patogeni come prioni, che possono causare malattie nell’uomo o negli animali.”

AUTORIZZAZIONE

L’impianto di sterilizzazione fornito da STERYLMED non necessita autorizzazione, ma il responsabile deve dare comunicazione preventiva alle PPAA di riferimento ai fini dell’effettuazione dei controlli periodici e di convalida dell’impianto. Il rifiuto inizialmente “classificato” con codice EER 18.01.03* (Rifiuto con caratteristiche di pericolo), in seguito al processo di sterilizzazione diventa un materiale inerte classificabile con codice EER 20.03.01 “Rifiuti Urbani Indifferenziati” (Rifiuto non pericoloso) come indicato dall’art. 9 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n 254.

Di fatto tale trasformazione delle caratteristiche del rifiuto da pericoloso a non pericoloso declassa la responsabilità oggettiva delle direzioni sanitarie delle strutture da “penale” a “civile”.

Il quadro
normativo

Per tutte le attività che producono rifiuti a rischio infettivo e rifiuti speciali pericolosi.

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